˙ Ordinanza 63/1983 (ECLI:IT:COST:1983:63)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 23/02/1983;    Decisione  del 08/03/1983
Deposito del 16/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15722
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 63

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 23 marzo 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio e il 10 febbraio 1981 dal Pretore di Egna, nei procedimenti penali a carico di Setka Ans e di Cubeddu Giovanni, iscritte ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

Ritenuto che il Pretore di Egna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata in riferimento all 'art. 24 della Costituzione con sentenza n. 149 del 1967 e che le ordinanze, pur richiamando l'art. 3 della Costituzione, in realtà non adducono nuovi motivi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dal Pretore di Egna con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere