˙ Ordinanza 6/1983 (ECLI:IT:COST:1983:6)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 21/12/1982;    Decisione  del 12/01/1983
Deposito del 24/01/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14590
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 6

ORDINANZA 12 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 2 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 324 (Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili) promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Donadei Salvatore ed altri e il Comune di Aradeo, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

ritenuto che il Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con ordinanza del 29 gennaio 1976 ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, che rende efficace erga omnes il contratto collettivo 18 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, in quanto il contratto stesso esclude dalla propria efficacia i dipendenti dalle amministrazioni comunali;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta chiedendo dichiararsi inammissibile la questione;

considerato che analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68, 101, 196 del 1975 e con ordinanza n. 147 del 1976, sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione del contratto collettivo, direttamente risolubile dal giudice ordinario;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 324, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il c.c.n.l. 18 dicembre 1959 per i dipendenti dalle imprese esercenti in appalto i servizi di nettezza urbana, espurgo di pozzi neri e simili, sollevata dal Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere