˙ Ordinanza 59/1983 (ECLI:IT:COST:1983:59)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 26/01/1983;    Decisione  del 08/03/1983
Deposito del 16/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15074
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 59

ORDINANZA 8 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 81 del 23 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1982 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Cooperativa Mutua Lavoratori Mastromarco, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia, con ordinanza 10 febbraio 1982 sollevava, nei ricorsi riuniti di cui all'epigrafe, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui dispone l'improcedibilità del ricorso quando insieme non ne sia stata depositata copia, e la successiva estinzione del processo qualora essa non venga depositata entro un anno;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato, però, che la Commissione Tributaria non ha rilevato che il legislatore, con d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha integralmente sostituito, con l'art. 8, il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente la lamentata improcedibilità;

che conseguentemente la proposta questione è ormai manifestamente destituita di rilevanza, essendo insussistente il ritenuto ostacolo all'ulteriore corso del procedere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione dedotta con ordinanza 10 febbraio 1982 della Commissione Tributaria di 1 grado di Pistoia in riferimento all'art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere