˙ Ordinanza 51/1983 (ECLI:IT:COST:1983:51)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 21/12/1982;    Decisione  del 28/01/1983
Deposito del 10/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14610
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 51

ORDINANZA 28 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 10 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 16 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Modena il 10 giugno 1981, dal Tribunale di Pinerolo il 17 febbraio 1982 e dalla Corte d'appello di Lecce il 23 aprile 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 259,334 e 389 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269,290 e 310 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Robasto Giuseppe e di Nico Vittorio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della pena alla gravità del fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt 3, 11 e 41 Cost., in quanto verrebbe "a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato è consentito dai regolamenti comunitari";

considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione sub a) e inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";

che con ordinanza n. 19 del 1983 è stata rispettivamente dichiarata la manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità delle medesime questioni;

che anche le ordinanze emesse dal Tribunale di Modena in data 10 giugno 1981 e dal Tribunale di Pinerolo in data 17 febbraio 1982 omettono ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche affermazioni sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni sollevate dai Tribunali di Modena e Pinerolo e la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce, che non ha addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già nelle precedenti occasioni esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza in data 17 febbraio 1982 (r.o. 334/1982), in riferimento all'art. 3 Cost., e dal Tribunale di Modena, con ordinanza in data 10 giugno 1981 (r.o. 259/82), anche in riferimento agli artt. 3, 11 e 41 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevata dalla Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza in data 23 aprile 1982 (r.o. 389/82), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere