˙ Ordinanza 50/1983 (ECLI:IT:COST:1983:50)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 02/12/1982;    Decisione  del 28/01/1983
Deposito del 10/03/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15720
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 50

ORDINANZA 28 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 10 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 74 del 16 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Proi. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen. (Ritrattazione) promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dalla Corte d'assise di Torino, nel procedimento penale a carico di Chirullo Celestino, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale nella parte in cui non estende l'esimente della ritrattazione all'imputato del reato di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) commesso mediante dichiarazioni mendaci o reticenti rese alla polizia giudiziaria;

considerato che analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 228 del 1982 e che nell'ordinanza di remissione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza in data 3 maggio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere