N. 5
ORDINANZA 12 GENNAIO 1983
Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 2 febbraio 1983.
Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis, comma secondo, della legge 8 agosto 1980, n. 441 (Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza emessa l'1 dicembre 1981 dalla Corte dei conti - Sez. la giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità a carico di Falcone Roberto ed altra, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Visto l'atto di costituzione di Falcone Roberto ed altra;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1. - Con ordinanza, emessa il 1 dicembre 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 giugno 1982), notificata il 19 marzo e comunicata il 22 aprile del 1982, pubblicata nella G. U. n. 276 del 6 ottobre 1982 e iscritta al n. 467 R.O. 1982, la Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - , provvedendo sulla citazione con la quale il Procuratore generale, sotto la data del 10 maggio 1980, aveva convenuto Roberto Falcone e Claudia Capello, nelle rispettive qualità di commissario straordinario e di direttore amministrativo f.f. dell'Ospedale civile di Sestri Levante chiedendone la condanna al pagamento di lire 9.621.000, oltre accessori, in relazione alla delibera commissariale n. 6 del 16 giugno 1979, intesa, in violazione del divieto sancito dall'art. 72 (divenuto 73 nella legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione) d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), ad includere la indennità integrativa speciale nello stipendio al fine della determinazione degli aumenti periodici al personale, e sulla requisitoria (pronunciata, nel corso della udienza pubblica del 1 dicembre 1981, nell'assenza della difesa dei convenuti, che nella memoria depositata il 12 gennaio 1981 ebbe a richiamare l'art. 10 bis della legge 441/1980 di conversione), con la quale si era sollevata questione di costituzionalità dell'art. 10 bis in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 a 104 Cost., l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata limitatamente agli artt. 3, 25, 97, 101 a 104 Cost.;
che: 2. - Avanti la Corte si sono costituiti gli avv.ti Antonio e Federico Sorrentino giusta delega in margine alla memoria depositata il 13 luglio 1982 nella quale hanno eccepito l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 264/1974 in riferimento all'art. 28 Cost.;
che: 3. - Nel corso dell'adunanza del 21 dicembre 1982 il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che: 4. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982, n. 161, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 72 d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (divenuto 73 con la legge 386/1974 di conversione), e, con successiva ordinanza n. 235/1982, ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis per essere, a seguito della menzionata sent. 161/1982, venuta meno la contestata responsabilità degli amministratori;
che: 5. - Non diversa statuizione è da adottarsi sul presente incidente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei Conti - Sezione la giurisdizionale con ordinanza 1 dicembre 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere