˙ Ordinanza 4/1983 (ECLI:IT:COST:1983:4)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 21/12/1982;    Decisione  del 12/01/1983
Deposito del 24/01/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14588
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 4

ORDINANZA 12 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 24 gennaio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 del 2 febbraio 1983.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 7 giugno 1977, n. 323 (Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa) e dell'art. 266, comma secondo, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1978 dal Pretore di Orvieto, nei procedimenti penali riuniti a carico di Margutti Aldo ed altri, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 31 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il Pretore di Orvieto ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 7 giugno 1977, n. 323, e 266, secondo comma, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nella parte in cui dette norme rendono obbligatoria la rivaccinazione antivaiolosa nell'ottavo anno di età per i soggetti già sottoposti a prima vaccinazione positiva, per preteso contrasto con l'art. 32 della Costituzione.

Considerato che dette norme sono state nel frattempo abrogate in parte qua in forza dell'art. 1 del d.l. 26 giugno 1981, n. 334, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 457;

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza a seguito della mutata situazione normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere