˙ Ordinanza 370/1983 (ECLI:IT:COST:1983:370)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: FERRARI
Camera di Consiglio del 22/06/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15778
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 370

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1284, comma primo del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1981 dal pretore di Voltri, nel procedimento civile vertente tra Crostelli Emilio e Banchero Attilio, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 22 giugno 1981 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, cod. civ., nell'assunto che la norma comporterebbe disparità di trattamento tra creditori che possono ottenere l'attribuzione di interessi solo nella misura legale del 5% allorché l'obbligo di corrisponderli derivi direttamente dalla legge e creditori che abbiano avuto la possibilità di pattuire un saggio superiore di interessi convenzionali allorché la relativa obbligazione abbia fonte contrattuale.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 60 del 1980 e che in ordinanza non sono addotti motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284, primo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Voltri con ordinanza del 22 giugno 1981 (r.o. n. 583 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere