˙ Ordinanza 364/1983 (ECLI:IT:COST:1983:364)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 23/11/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15774
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 364

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 58 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 aprile 1983 dal Pretore di Bari e n. 2 ordinanze emesse il 4 dicembre 1982 dal Pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 454, 455, 460 e 461 del registro ordinanze 1983 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 260 e 267 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un processo civile tra Alberti Carlo e Manigrasso Vincenza, avente per oggetto licenza per finita locazione, il Pretore di Torino, con ordinanza del 4 dicembre 1982 (reg. ord. n. 460/1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;

che il Pretore dubitava che le dette norme, in quanto permettono al locatore di determinare la cessazione del rapporto locativo senza dover provare un suo interesse, prevalente su quello del conduttore, al mantenimento del rapporto stesso, ledessero il "diritto all'abitazione" di quest'ultimo, configurabile alla stregua delle seguenti norme della Costituzione:

- art. 2, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nonché l'adempimento dei doveri di solidarietà;

- art. 3, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza dei cittadini;

- art. 32, in quanto la lesione dell'interesse all'abitazione pone in pericolo la salute del conduttore;

- artt. 41 e 42, che tutelano l'iniziativa economica privata e la proprietà solo in funzione dell'utilità sociale, della sicurezza, libertà e dignità umana;

che le stesse questioni venivano sollevate dal medesimo Pretore con ordinanza 4 dicembre 1982 in causa Di Franco Piccaretta c. Rimoli (reg. ord. n. 461 del 1983) nonché dal Pretore di Bari con ordinanze 18 aprile 1983, in cause Martucci Zecca c. Cazzato (reg. ord. n. 454 del 1983) e Lorusso c. Giusto (reg. ord. n. 455 del 1983);

che quest'ultimo Pretore impugnava i soli artt. 3 e 58 l. cit. in riferimento ai soli artt. 3 e 42 Cost.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per la loro identità o connessione;

che tutte le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si è rilevato che la previsione di cui agli artt. 1, 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non è configurabile come "presupposto";

che nella stessa sentenza si è ancora osservato come la detta previsione non contrasti: col principio di eguaglianza, né tra locatore e conduttore né tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel disciplinarle; con l'art. 31 Cost., avendo le norme impugnate un'attinenza soltanto indiretta col regime della famiglia; con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti della utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun principio costituzionale;

che le osservazioni della citata sentenza relative all'art. 31 Cost. valgono evidentemente anche con riguardo all'art. 32, il quale, tutelando il diritto alla salute, attiene solo indirettamente alle norme impugnate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41, 42 Cost. dai Pretori di Torino e di Bari con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con sentenza del 28 luglio 1983 n. 252.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere