˙ Ordinanza 363/1983 (ECLI:IT:COST:1983:363)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14275
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 363

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promossi con ricorsi dei Presidenti della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 26 ed il 29 giugno 1981, depositati in cancelleria il 3 ed il 7 luglio 1981 ed iscritti ai nn. 37 e 44 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 247 del 28 maggio 1981 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), per asserito contrasto con gli artt. 117,118 e 119 della Costituzione;

che analoga impugnativa è stata proposta, con altro ricorso notificato il 29 giugno 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente ai commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 1 del d.l. n. 247 del 1981, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10, 16, comma primo, e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del 1972;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse a forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7,8 n. l, 9 n. 10, 16, primo comma, e 78 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere