˙ Ordinanza 361/1983 (ECLI:IT:COST:1983:361)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14695
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 361

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof.. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. 28 maggio 1981, n. 246 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), promossi con ricorsi dei Presidenti delle Regioni Piemonte, Marche, Veneto, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna, notificati dal 26 al 29 giugno 1981, depositati in cancelleria dal 1 al 7 luglio 1981 ed iscritti ai nn. 28, 30, 31, 34, 35, 39, 41 e 45 del registro ricorsi 1981.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione Piemonte ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 246 del 28 maggio 1981 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali) per asserito contrasto con gli artt. 77, secondo comma, 81, 5, 117, 119 della Costituzione;

che, con coevi o successivi ricorsi, notificati dal 26 al 29 giugno 1981, anche le Regioni Marche, Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia hanno impugnato l'intero testo o singole disposizioni dello stesso d.l., in riferimento ai parametri precedentemente richiamati e, secondo i casi, anche agli artt. 115, 118, 123 Cost.;

che analoga impugnativa è stata, infine, proposta, con ricorso notificato il 29 giugno 1981, dalla Regione Sardegna, limitatamente all'art. 13 del detto decreto-legge, per asserito contrasto con gli artt. 7, 8, e 54, quarto comma, dello Statuto di autonomia;

che in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso dalla Regione Veneto) si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che, per altro, il d.l. n. 246 del 1981 - cui si riferiscono le varie impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, relative all'intero testo od a singole disposizioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 246 (Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali), rispettivamente sollevate dalle Regioni Piemonte, Marche, Toscana, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna in riferimento agli artt. 5, 77, secondo comma, 81, 115, 117, 118, 119, 123 della Costituzione e 7, 8, 54, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna - con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere