˙ Ordinanza 359/1983 (ECLI:IT:COST:1983:359)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 23/11/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14693
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 359

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 8, capoverso n. 4, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Tutela della fauna) promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1981 (n. 4 ordinanze) ed il 14 dicembre 1981 dal tribunale di Ravenna, rispettivamente iscritte ai nn. 77 a 81 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 23 giugno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 4 comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, in relazione all'art. 624 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, lamentando che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi.

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 331/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dallo stesso Tribunale, ha già disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella inflizione della pena e in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive, rendano opportuno il riesame della questione.

Visti gli artt. 26, 2 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere