˙ Ordinanza 358/1983 (ECLI:IT:COST:1983:358)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 19/12/1983
Deposito del 29/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14692
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 358

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 11 dell'11 gennaio 1984.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1982 dal Pretore di Brescia, nel procedimento civile vertente tra Basini Renato ed il Comune di Brescia, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Brescia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che il Pretore, adito con ricorso in materia di lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale di norme relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, esplicitamente riconoscendo "che il rapporto d'impiego pubblico trova la naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";

che in tal modo, peraltro, appare evidente che un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale non potrebbe esplicare alcun effetto nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere