˙ Ordinanza 355/1983 (ECLI:IT:COST:1983:355)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 23/11/1983;    Decisione  del 14/12/1983
Deposito del 21/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14691
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 355

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'art. 143 ter codice civile (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal Tribunale di Grosseto sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Prof. Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui attribuisce alla donna che si marita ad un cittadino la cittadinanza italiana, per il solo effetto del matrimonio e senza conferire alcuna rilevanza alla volontà dell'interessata;

che con ordinanza in pari data questa Corte ha disposto il riesame della rilevanza delle questioni da essa stessa sollevate in data 22 dicembre 1982.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni;

che, di conseguenza, venuta meno la rilevanza delle questioni sollevate da questa Corte, si rende necessario che il Tribunale di Grosseto proceda ad analogo riesame in ordine alla questione sollevata con l'ordinanza in data 17 febbraio 1977.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Grosseto.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere