˙ Ordinanza 354/1983 (ECLI:IT:COST:1983:354)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 23/11/1983;    Decisione  del 14/12/1983
Deposito del 21/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14690
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 354

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 4, n. 3, stessa legge (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte costituzionale sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Prof. Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha sollevato davanti a sé:

1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2,3,22 e 29 della Costituzione;

2) questione di legittimità costituzionale (nell'ipotesi di accoglimento della precedente) dell'art. 4, n. 3, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con il cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3, parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza italiana, di rinunciarvi entro due anni;

che, di conseguenza, si rende necessario da parte della Corte, in qualità di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in considerazione delle norme sopravvenute.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere