˙ Ordinanza 350/1983 (ECLI:IT:COST:1983:350)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 16/11/1983;    Decisione  del 14/12/1983
Deposito del 21/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14688
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 350

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali) promosso con ricorso del Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificato il 21 agosto 1981, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1981.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 agosto 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 400 del 29 luglio 1981 (Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione;

che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il d.l. n. 400 del 1981 - cui si riferisce l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate - in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione - dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere