˙ Ordinanza 344/1983 (ECLI:IT:COST:1983:344)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 11/10/1983;    Decisione  del 14/12/1983
Deposito del 21/12/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14683
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 344

ORDINANZA 14 DICEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 355 del 28 dicembre 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 1981;

visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Milano, con ordinanza 14 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257,258 e 259 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) proposta in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere