˙ Ordinanza 332/1983 (ECLI:IT:COST:1983:332)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 11/10/1983;    Decisione  del 17/11/1983
Deposito del 28/11/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14273
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 332

ORDINANZA 17 NOVEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 28 novembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 336 del 7 dicembre 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 23 novembre 1979, n. 597 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1981 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Zanetti Livio ed altro iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1982.

Visti l'atto di costituzione di Zanetti Livio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983, il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 novembre 1979, n. 597, in relazione all'art. 326 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione

Considerato che l'ordinanza di rimessione non dà alcuna motivazione della rilevanza della questione proposta;

che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui l'ordinanza deve riferire i termini e i motivi della eccezione;

che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 novembre 1979, n. 597, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere