˙ Ordinanza 317/1983 (ECLI:IT:COST:1983:317)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 11/05/1983;    Decisione  del 30/09/1983
Deposito del 18/10/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  12811
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 317

ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 18 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 295 del 26 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma primo, parte prima, in relazione all'art. 21, cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Mestre nel procedimento penale a carico di Pedrazzi Giorgio, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Mestre, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, in relazione all'art. 21 cpv. della legge 10 maggio 1976, n. 319, "nei limiti in cui esso non è applicabile ai titolari di scarichi in corpi idrici compresi nella fascia di salvaguardia della laguna di Venezia": adducendo che il mancato coordinamento fra la legge in questione e la legge n. 171 del 1973, quanto alle rispettive norme penali, avrebbe determinato "una ingiustificata situazione di privilegio" per i titolari degli scarichi predetti, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza;

e che nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte concluda nel senso della non fondatezza, sulla base di un'interpretazione adeguatrice delle norme impugnate.

Considerato che l'annullamento ipotizzato dal giudice a quo - corretta o meno che sia l'interpretazione dalla quale muove l'ordinanza in esame - si risolve nella richiesta che questa Corte pronunci una sentenza di accoglimento additivo in materia penale, manipolando le norme sanzionatrici dettate dalla legge n. 319 del 1976; e che tale richiesta risulta manifestamente inammissibile, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (in relazione all'art. 21, secondo comma, della legge stessa), sollevata dal Pretore di Mestre, in riferimento al primo comma dell'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere