N. 299
ORDINANZA 28 SETTEMBRE 1983
Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 281 del 12 ottobre 1983.
Pres. ELIA - Rel. CONSO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente Prof. - GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Dalla Valle Iole iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 1982;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza emessa il 2 luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 55 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui assoggetta ad un trattamento sanzionatorio più severo l'omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte del commerciante di munizioni rispetto ad analoga fattispecie riferita al commerciante di armi da fuoco;
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione circa la rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente, né contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze n. 130 del 1983, n. 86 del 1983, n. 79 del 1983, n. 78 del 1983, n. 60 del 1983);
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza del 2 luglio 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALI - Cancelliere