˙ Ordinanza 286/1983 (ECLI:IT:COST:1983:286)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 22/06/1983;    Decisione  del 21/09/1983
Deposito del 29/09/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  12805
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 286

ORDINANZA 21 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 settembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 6, comma secondo, della legge 4 febbraio 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bonamassa Pasquale ed altra e il Ministero del lavoro - Ufficio Provinciale Lavoro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che il Pretore di Bologna, con ordinanza 12 settembre 1980, ha dichiarato, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., che sussiste il diritto dei ricorrenti Pasquale Bonamassa e Francesca Indelicato ad essere inclusi, quali privi della vista, nell'elenco degli invalidi di cui all'art. 19 legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), e si è riservato di provvedere con altra ordinanza sull'ulteriore corso del procedimento, senza fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, imposto dall'art. 702, comma secondo, cod. proc. civ.;

rilevato che lo stesso Pretore con ordinanza 29 dicembre 1980 - a scioglimento della precedente riserva - ha sollevato, di ufficio, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 134 e 24, comma primo, della Costituzione e all'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale); e dell'art. 6 comma secondo, citata legge n. 482 del 1968, in riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35, comma primo; 38, comma quarto, della Costituzione;

rilevato che il Pretore, dopo aver emanato il provvedimento di urgenza, ha il solo obbligo - prescritto dal citato art. 702, comma secondo, cod. proc. civ. - di fissare il termine perentorio per l'inizio della causa di merito e non è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dato che non è pendente il giudizio di merito sul quale debbano esplicare influenza tali questioni.

Ritenuto, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Pretore di Bologna sono manifestamente inammissibili, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 186 del 1976; ord. n. 183 del 1983).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni, proposte dal Pretore di Bologna Con l'ordinanza in epigrafe, concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 23, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento agli artt. 134 e 24, comma primo, della Costituzione e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale), e dell'art. 6, comma secondo, legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) in riferimento agli artt. 3, comma primo; 4, comma primo; 35, comma primo; 38, comma quarto, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere