˙ Ordinanza 283/1983 (ECLI:IT:COST:1983:283)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 22/06/1983;    Decisione  del 21/09/1983
Deposito del 29/09/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15759
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 283

ORDINANZA 21 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 settembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1981 dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale - sul ricorso proposto dall'Università degli Studi di Napoli contro Muto Carmela iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1981;

visto l'atto di costituzione di Muto Carmela;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;

rilevato che il Consiglio di Stato - Sezione VI Giurisdizionale - con ordinanza 17 marzo 1981 ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalla ricorrente, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

considerato che la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza 25 marzo 1981, n. 52, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni tali da escludere pure il contrasto della stessa norma con l'art. 38 della Costituzione;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), proposta dal Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale, con ordinanza 17 marzo 1981, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere