˙ Ordinanza 281/1983 (ECLI:IT:COST:1983:281)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 25/05/1983;    Decisione  del 21/09/1983
Deposito del 29/09/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14668
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 281

ORDINANZA 21 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 29 settembre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1979 dal Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di Patti Vincenzo ed altro, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;

considerato che il Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dalle parti, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) - nella parte in cui assoggetta alla stessa sanzione la condotta di chi, pur costruendo senza la prescritta concessione, rispetti le disposizioni poste a tutela dell'interesse urbanistico e la condotta di chi, nel costruire senza licenza, violi anche tali disposizioni - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né un accenno alla fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli) proposta dal Pretore di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere