N. 272
ORDINANZA 20 SETTEMBRE 1983
Deposito in cancelleria: 26 settembre 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - AVV. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1979 dal Giudice conciliatore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Cossu Umberto e Giorgetti Angela iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Cagliari, con ordinanza in data 25 giugno 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento agli artt. 3,41,42 e 47 Cost.;
che il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente che "l'istanza (dell'attore) non può definirsi manifestamente infondata in quanto la norma impugnata dalle argomentazioni portate può sollevare seri dubbi nella sua compatibilità con gli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione";
considerato che pertanto l'ordinanza risulta non contenere la prescritta delibazione della non manifesta infondatezza della questione, sicché non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) sollevata dal giudice conciliatore di Cagliari, con ordinanza in data 25 giugno 1979 (r.o. n. 797/1979), in riferimento agli artt. 3,41,42 e 47 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere