N. 271
ORDINANZA 20 SETTEMBRE 1983
Deposito in cancelleria: 26 settembre 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 274 del 5 ottobre 1983.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Marziali Giordano ed altro, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 1980:
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 20 settembre 1979 la Commissione tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), nel testuale ed esclusivo assunto che "il Governo abbia oltrepassato i limiti imposti dalla legge delega nel comminare sanzioni previste dalla stessa";
considerato che, a parte l'apoditticità dell'affermazione, non ulteriormente motivata, in ordinanza non è contenuto il benché minimo cenno alla valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, con ordinanza del 20 settembre 1979 (r.o. n. 356/1980), in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere