˙ Ordinanza 259/1983 (ECLI:IT:COST:1983:259)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 11/05/1983;    Decisione  del 15/07/1983
Deposito del 28/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14662
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 259

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1981 dal Pretore di Fornovo Taro nel procedimento penale a carico di Rolli Arrigo iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 1982;

udito, nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;

Ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;

che, di conseguenza, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza,

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Fornovo Taro, con ordinanza 4 dicembre 1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere