˙ Ordinanza 258/1983 (ECLI:IT:COST:1983:258)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 11/05/1983;    Decisione  del 15/07/1983
Deposito del 28/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14661
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 258

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promosso con ordinanza emessa l'8 ottobre 1980 dal Pretore di Argenta nei procedimenti penali riuniti a carico di Miserocchi Martino, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Considerato che il Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione, sollevata dal difensore dell'imputato, concernente la legittimità cosituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

rilevato che l'ordinanza non si riferisce alla fattispecie concreta e contiene un richiamo generico alla suddetta questione di legittimità costituzionale, richiamo che non può costituire la motivazione sulla rilevanza della stessa questione nella causa di merito;

ritenuto, pertanto, che non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo, di esporre, nella ordinanza di rinvio, i termini ed i motivi della questione; che, di conseguenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: sent. n. 69 e n. 127 del 1983; ordinanze n. 130 e n. 140 del 1983) la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) proposta dal Pretore di Argenta, con ordinanza 8 ottobre 1980, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere