˙ Ordinanza 256/1983 (ECLI:IT:COST:1983:256)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 11/05/1983;    Decisione  del 15/07/1983
Deposito del 28/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14659
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 256

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 28 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980 dal Pretore di Susa nel procedimento penale a carico di Valle Giacomo ed altro iscritta al n. 493 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che - nel corso del procedimento penale a carico di Valle Giacomo e altro, imputati del reato di cui all'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) per avere effettuato scarichi di rifiuti industriali senza osservare le prescrizioni imposte con il decreto di autorizzazione 3 ottobre 1977, n. 149 - il Pretore di Susa, con ordinanza 11 gennaio 1980, ha proposto, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 22 in riferimento all'art. 32 della Costituzione;

rilevato che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto prevederebbe una sanzione solo per coloro che non osservano le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e non stabilirebbe alcuna pena per coloro che continuano ad effettuare scarichi senza avere mai chiesto l'autorizzazione;

ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è priva di rilevanza ai fini della definizione del procedimento penale pendente davanti al Pretore di Susa poiché in esso deve giudicarsi solo sul fatto, sopra specificato, ascritto agli imputati e, pertanto, non può esplicare alcuna influenza la circostanza che altra condotta, diversa da quella oggetto del giudizio, sarebbe esente da pena.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), proposta dal Pretore di Susa, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere