˙ Ordinanza 242/1983 (ECLI:IT:COST:1983:242)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Udienza Pubblica del 12/04/1983;    Decisione  del 15/07/1983
Deposito del 25/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15099
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 242

ORDINANZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno di legge n. 142, approvato il 18 dicembre 1981 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni) promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 dicembre 1981, depositato in cancelleria il 5 gennaio 1982 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1982 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982 e nella Gazzetta Ufficiale della Reg. Sicilia n. 5 del 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con ricorso notificato il 28 dicembre 1981, ha impugnato - per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lett. f), dello Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 1 del disegno di legge n. 142, "Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento economico della Cassa integrazione guadagni", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 18 dicembre 1981.

Rilevato che il suddetto disegno di legge è divenuto legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, priva dell'impugnato art. 1, che è stato, poi, soppresso dall'art. 3 legge 5 agosto 1982, n. 100 "Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Rilevato che, conseguentemente, il Commissario dello Stato, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia.

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1 983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere