˙ Ordinanza 221/1983 (ECLI:IT:COST:1983:221)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 22/06/1983;    Decisione  del 01/07/1983
Deposito del 18/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15757
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 221

ORDINANZA 1 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 650 cod. pen. e 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità- Servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1981 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento penale a carico di Bosio Luigi iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1982.

Udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 101 del 1983, che ha fatto applicazione del principio affermato in altra specie con sentenza n. 168 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere