˙ Ordinanza 219/1983 (ECLI:IT:COST:1983:219)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 22/06/1983;    Decisione  del 01/07/1983
Deposito del 18/07/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  12798
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 219

ORDINANZA 1 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 18 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 27 luglio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Rivarolo Canavese nel procedimento penale a carico di Bonaudo Antonio iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Considerato che la norma impugnata non è contenuta in un atto avente forza di legge, come fatto palese dall'intitolazione del regio decreto che appare adottato secondo le forme proprie dei regolamenti previsti dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere