N. 204
ORDINANZA 23 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 29 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.
Pres. ELIA - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale), in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1979 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a carico di Ponti Margherita ed altri iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1979;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il Pretore di Domodossola con ordinanza del 28 giugno 1979 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44, in riferimento agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione;
considerato che l'ordinanza propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, senza operare una scelta ermeneutica che consenta l'identificazione del thema decidendi;
che questa Corte (v. da ultimo la sentenza n. 30 del 1983 e l'ordinanza n. 61 del 1983) ha già dichiarato l'inammissibilità delle questioni proposte con riferimento "a contenuti normativi che risultano al tempo stesso diversi e considerati, per così dire, alla pari";
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere