˙ Ordinanza 203/1983 (ECLI:IT:COST:1983:203)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: REALE O.
Camera di Consiglio del 23/03/1983;    Decisione  del 23/06/1983
Deposito del 29/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15754
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 203

ORDINANZA 23 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 29 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli sui ricorsi riuniti proposti dalla soc. r.l. STEM, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.310 del 1982;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 12 gennaio 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, ed in relazione al disposto del succitato art. 10 della legge n. 825 del 1971, nella parte in cui, per ciò che attiene all'art. 10, in ragione della ampiezza delle enunciative ivi contenute, si sarebbe di fatto demandato al legislatore delegato di legiferare in assenza di principi e criteri direttivi; e per quanto riferentesi al ricordato art. 44, laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare istanza di trattazione in relazione ai ricorsi pendenti alla data di insediamento delle Commissioni tributarie, con violazione del diritto di eguaglianza e di quello alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, oltreché dei principi contenuti nella legge delega;

considerato che con le sentenze n. 63 del 1977 e n. 243 del 1982 la Corte ha già esaminato le proposte questioni, ritenendole infondate; e che in ispecie, per ciò che riguarda la prospettata incostituzionalità dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, con l'ordinanza n. 85 del 1980 ne ha pure dichiarato la manifesta infondatezza;

che, nell'ordinanza non sono prospettati altri profili o addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e dell'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere