˙ Ordinanza 194/1983 (ECLI:IT:COST:1983:194)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 25/05/1983;    Decisione  del 23/06/1983
Deposito del 29/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14646
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 194

ORDINANZA 23 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 29 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 6 luglio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Adria il 23 novembre 1979 e dal Giudice conciliatore di Rovereto il 16 luglio 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 198 e 653 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138 e 304 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il pretore di Adria ed il giudice conciliatore di Rovereto con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 della Costituzione.

Considerato che il pretore e il conciliatore dubitano della legittimità costituzionale dell'espressione "senza giustificato motivo" impiegata dalla norma denunziata per concedere il recesso dal contratto di locazione soggetto a proroga, quando il conduttore non occupi continuamente l'immobile, osservando che la vaghezza della previsione normativa concederebbe "un potere discrezionale così ampio da esorbitare i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria, risolvendosi in una funzione di creazione normativa, costituzionalmente spettante al potere legislativo";

che la giurisprudenza di questa Corte ammette al contrario che il legislatore impieghi espressioni di genere analogo a quelle denunziate (cfr., ad es. sent. n. 236/1975 per l'espressione "possesso giustificato"; sent. n. 131/70 per l'espressione "casi più gravi").

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere