˙ Ordinanza 190/1983 (ECLI:IT:COST:1983:190)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 25/05/1983;    Decisione  del 09/06/1983
Deposito del 22/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15748
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 190

ORDINANZA 9 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 29 giugno 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1982 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Quaglia Michele, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 in relazione agli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui tale complesso normativo sottopone a sanzione penale l'importazione di modica quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope, prevedendo una pena edittale uguale a quella comminata per l'importazione di quantità non modica, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231/1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere