˙ Ordinanza 188/1983 (ECLI:IT:COST:1983:188)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 25/05/1983;    Decisione  del 09/06/1983
Deposito del 22/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14645
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 188

ORDINANZA 9 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 177 del 29 giugno 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 cod. proc. pen. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato - Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) promosso con ordinanza emessa il 6 novemhre 1981 dal Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Boletti Enzo iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 c.p.p. nella parte in cui non dispongono la sospensione del procedimento e quindi della prescrizione in caso di infermità fisica di lunga durata sopravvenuta all'imputato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è già stata ritenuta inammissibile con ord. n. 98/1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 c.p.p. sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere