N. 18
ORDINANZA 14 GENNAIO 1983
Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 del 9 febbraio 1983.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Prendin Giuseppe ed altro e l'INAIL, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Visti gli atti di costituzione di Prendin Giuseppe ed altro e dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;
ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione alla voce n. 44 della tabella all. 4 al d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità della ipoacusia da rumori causata da lavorazioni diverse da quelle contemplate in tabella;
considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 140 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 24 del 1982;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio convincimento;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza in data 18 settembre 1981 (r.o. 186/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere