N. 177
ORDINANZA 8 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 16 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.
Pres. ELIA - Rel. PALADIN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione) e dell'art. 69 cod. proc. pen. (provvedimenti nella dichiarazione di ricusazione) promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Torlonia Alessandro ed altri, iscritta al n. 945 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost. - dell'art. 159 cod. pen., "nella parte in cui la sospensione del corso della prescrizione dei reati non è prevista nei casi di giudizi di ricusazione del giudice", o dell'art. 69 cod. proc. pen. "nella parte in cui tale norma non riconnette alla sospensione del processo la sospensione della prescrizione del reato: adducendo che, nella specie, la sospensione del processo, verificatasi per oltre sei mesi nell'attesa che fosse concluso il giudizio di ricusazione, inciderebbe in modo rilevante "sull'eventuale compimento del termine prescrizionale del reato contravvenzionale contestato agli imputati";
e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.
Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad integrare la serie dei casi - tassativamente previsti dal primo comma dell'art. 159 cod. pen. o dalle particolari disposizioni di legge, cui fa espresso richiamo l'articolo medesimo - di "sospensione del corso della prescrizione";
e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo - nella sentenza n. 71 di quest'anno.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 cod. pen. e 69 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 112 Cost., sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere