˙ Ordinanza 171/1983 (ECLI:IT:COST:1983:171)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 25/05/1983;    Decisione  del 02/06/1983
Deposito del 13/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15739
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 171

ORDINANZA 2 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (ubriachezza), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1982 dal Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Vantaggiato Biagio, iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 12 marzo 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 cod. pen.;

considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 194 del 17 novembre 1982 e n. 36 del 22 febbraio 1983.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 12 marzo 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere