N. 167
ORDINANZA 2 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 13 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 22 giugno 1983.
Pres. ELIA - Rel. SAJA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (condizioni ostative alla concessione della semilibertà), promosso oon ordinanza emessa il 26 marzo 1981 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Perugia sull'istanza proposta da Marzorati Mauro, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che la sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia, provvedendo in ordine all'istanza di concessione della semilibertà avanzata dal detenuto Marzorati Mauro, condannato per il reato di strage commessa per attentare alla sicurezza dello Stato (art. 285 cod. pen.), con ordinanza del 26 marzo 1981 (in G.U. n. 325 del 25 novembre 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.;
che secondo l'ordinanza di rimessione le norme denunziate, ponendo come ostativi alla concessione della semilibertà soltanto alcuni reati contro il patrimonio e non anche i delitti contro l'incolumità pubblica (come la strage), danno luogo al vizio di eccesso di potere legislativo per irrazionalità della disciplina posta in essere;
che non vi sono parti costituite.
Considerato che la detta ordinanza tende alla introduzione nell'ordinamento giuridico, attraverso la pronuncia di questa Corte, di una norma che preveda una nuova causa ostativa alla concessione della semilibertà;
che non compete a questa Corte emettere sentenze additive che rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo deve considerarsi manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 48 terzo comma e 47 secondo comma (modificato dall'art. 4 l. 12 gennaio 1977 n. 1) l. 26 luglio 1975 n. 354, sollevata dalla Sezione di sorveglianza della Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere