˙ Ordinanza 156/1983 (ECLI:IT:COST:1983:156)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 27/04/1983;    Decisione  del 02/06/1983
Deposito del 08/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14637
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 156

ORDINANZA 2 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCSCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1977 dal Pretore di Bra, nel procedimento penale a carico di Riccardi Giovanni, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Considerato che per il giudice a quo la norma impugnata, con l'impiego del termine "costruzione", non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, così violando l'art.25 della Costituzione;

che per contro questa Corte, già con sentenza n. 49/80, ha ritenuto legittimo, proprio in riferimento alla costruzione, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità" e "limitate modificazioni", osservando che le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere