N. 155
ORDINANZA 2 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 cod. proc. civ. (controversie individuali di lavoro) promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Merli Evaristo e Martineti Mauro, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 cod. proc. civ., nella parte in cui esclude dal rito del lavoro le controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che il giudice a quo muove dal presupposto che la particolare celerità da cui è caratterizzato il rito del lavoro deriva dalla frequenza delle richieste di tutela giurisdizionale nella materia;
che al contrario questa Corte ha ritenuto con le sentenze n. 171/75 e n. 13/77 che il rito del lavoro si fonda sulla peculiare qualità del rapporto oggetto del giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere