˙ Ordinanza 154/1983 (ECLI:IT:COST:1983:154)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: ELIA
Camera di Consiglio del 27/04/1983;    Decisione  del 02/06/1983
Deposito del 08/06/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  14635
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 154

ORDINANZA 2 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen. (Furti punibili a querela dell'offeso) promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Pretore di Viadana nel procedimento penale a carico di Lipreri Mario, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 626 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilità a querela del delitto di furto di cosa di tenue valore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere