N. 153
ORDINANZA 2 GIUGNO 1983
Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, cod. pen. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto), in relazione all'art. 164, cpv., n. l, stesso codice promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1978 dal Tribunale per i minori di Roma nel procedimento penale a carico di Ambrosetti Vincenzo ed altro, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 novembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma terzo, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice e in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la norma è impugnata nella parte in cui sancisce il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una precedente condanna per delitto anche quando tale condanna si riferisca a reati commessi dopo il compimento della maggiore età;
che, peraltro, poiché presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziario è la presunzione che il minore si astenga dal commettere ulteriori reati (art. 169 cod. pen.), non è irrazionale, anzi appare certamente congruo, che una nuova condanna per fatto successivo al compimento della maggiore età sia ostativa alla concessione del beneficio (cfr. sent. n. 95/1976).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, terzo comma, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere