N. 146
ORDINANZA 12 MAGGIO 1983
Deposito in cancelleria: 31 maggio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 156 dell'8 giugno 1983.
Pres. ELIA - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mori Bianco e l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1977.
Visti l'atto di costituzione di Mori Bianco e dell'ENASARCO e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.
Rilevato che il Pretore di Firenze, con ordinanza 30 ottobre 1976, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commmercio) in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione;
considerato che la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 legge n. 12 del 1973 è stata dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1977, n. 112, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sulla base di considerazioni che escludono pure il contrasto della stessa norma con l'art.38, comma secondo, della Costituzione;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere