N. 140
ORDINANZA 28 APRILE 1983
Deposito in cancelleria: 16 maggio 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 142 del 25 maggio 1983.
Pres. ELIA - Rel. MACCARONE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968, n. 151 (Dipendenti dell'INADEL - indennità premio servizio) promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martini Martino e l'INADEL, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza 9 febbraio 1982, il Pretore di Arezzo, nel corso del procedimento civile fra Martini Martino e l'INADEL ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio ai dipendenti dimissionari dell'Istituto con meno di 25 anni di servizio.
Considerato che nell'ordinanza è contenuta soltanto una motivazione "per relationem" nella quale mancano adeguati elementi per la ricostruzione della situazione di specie, e che pertanto l'ordinanza non dà conto degli effettivi termini della operatività della norma impugnata;
che da ciò deriva un'assoluta carenza di motivazione circa la rilevanza della questione prospettata come pure l'inidoneità dell'ordinanza a soddisfare la fondamentale esigenza della chiara e generale conoscenza, attraverso l'apposito regime di pubblicità delle relative ordinanze, delle questioni di legittimità costituzionale deferite alla Corte;
che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 158 del 1982, ordinanze n. 212 del 1982 e n. 22 del 1983) dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione come sopra sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 marzo 1968 n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36 Cost., con ordinanza del Pretore di Arezzo del 9 febbraio 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere