˙ Ordinanza 132/1983 (ECLI:IT:COST:1983:132)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 23/03/1983;    Decisione  del 21/04/1983
Deposito del 05/05/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  12778
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 132

ORDINANZA 21 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 5 maggio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 128 dell'11 maggio 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1977 dal Pretore di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra Cortinovis Filippo e Bergamelli Luigina, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento civile di cui all'epigrafe, il pretore di Bergamo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 in relazione all'art. 24, comma primo e secondo, Cost., in quanto riteneva che l'onere, previsto dalla norma, a carico dell'attore danneggiato (che intenti l'azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile) di dimostrare di avere richiesto il risarcimento, sessanta giorni prima, all'assicuratore, comporti altresì la dimostrazione che si tratti effettivamente dell'assicuratore del responsabile civile convenuto,

che siffatta dimostrazione incomberebbe quand'anche il responsabile civile si fosse costituito e avesse, implicitamente o esplicitamente, riconosciuto che l'assicuratore destinatario della richiesta è effettivamente il suo assicuratore: e ciò in quanto, quest'ultimo essendo estraneo al processo, il detto riconoscimento non avrebbe alcun effetto nei suoi confronti,

che, perciò, un siffatto onere costituirebbe per il danneggiato un tale aggravio "da vanificare o compromettere di fatto la possibilità di agire in giudizio",

che ha svolto intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione sia dichiarata irrilevante o infondata.

Udito in camera di consiglio il Relatore, prof. Ettore Gallo.

Considerato che, nonostante il responsabile civile costituito nulla abbia eccepito sulla proponibilità della domanda, non per questo, tuttavia, la questione resta priva di rilevanza, proprio per le ragioni indotte dal Pretore e più sopra riportate,

che, però, la questione appare infondata, sia perché questa Corte ha già avvertito che "sono costituzionalmente legittime le questioni di legge che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso nell'esercizio del diritto" o "a salvaguardare interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano" (vedi sentenze 14 giugno 1973 n. 97; 14 febbraio 1973 n. 24; n. 57 del 1972; n. 130 del 1970, nonché le ord. 59/1974 e 19/1975), sia perché l'apparente diverso profilo prospettato dal pretore si sostanzia in realtà in qualche ulteriore difficoltà di fatto che può essere facilmente superata provocando dal magistrato l'ordine di esibizione della polizza a carico del responsabile civile, nella specie costituito e nulla opponente,

che, perciò e in ogni caso, non si tratta affatto di onere tale da vanificare o pregiudicare la possibilità di agire in giudizio, né da indebolire la validità dei principi sul punto reiteramente affermati dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bergamo, con ordinanza 25 aprile 1977, in ordine all'art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 per contrasto coll'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere