˙ Ordinanza 114/1983 (ECLI:IT:COST:1983:114)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: PALADIN
Camera di Consiglio del 23/03/1983;    Decisione  del 19/04/1983
Deposito del 28/04/1983;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  12771
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 114

ORDINANZA 19 APRILE 1983

Deposito in cancelleria: 28 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 121 del 4 maggio 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen. (Interruzione del corso della prescrizione) promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal Tribunale di Verbania, nel procedimento penale a carico di Orsi Italo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Verbania - con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., "nella parte in cui non prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del P.M. di decreto di citazione a giudizio", sebbene assimilabile - secondo il giudice a quo - all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore;

e che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione predetta.

Considerato che il giudice a quo prospetta in sostanza alla Corte una decisione di accoglimento additivo in materia penale, destinata ad integrare - come si legge nell'ordinanza di rimessione - la serie degli "atti interruttivi tassativamente previsti dall'art. 160 c.p.";

e che, per altro, una pronuncia del genere eccede i poteri spettanti alla Corte medesima, per le ragioni indicate - da ultimo - nella sentenza n. 71 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere