N. 100
ORDINANZA 29 MARZO 1983
Deposito in cancelleria: 18 aprile 1983.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 114 del 27 aprile 1983.
Pres. e Rel. ELIA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 dal Tribunale di Lucera, nel procedimento penale a carico di Dotoli Maria, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 5 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevedono l'obbligatoria sospensione di tutti i procedimenti nei quali sia applicabile una norma già impugnata per sospetta incostituzionalità.
Considerato che la questione viene ritenuta rilevante sotto il profilo che, qualora il tribunale si ponesse il quesito se sollevare nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale già sollevata in altri procedimenti e giungesse ad una conclusione negativa, porrebbe l'imputato in una condizione deteriore rispetto agli imputati nei procedimenti sospesi;
che al contrario il giudice a quo non poteva porsi un problema di costituzionalità della norma che impone la sospensione del giudizio, quando di tale norma non poteva affermare l'applicabilità, non avendo delibato la questione di legittimità costituzionale della norma penale sostanziale la cui violazione era stata contestata dall'imputato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere