˙ Ordinanza 85/1982 (ECLI:IT:COST:1982:85)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ELIA - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 25/02/1982;    Decisione  del 16/04/1982
Deposito del 29/04/1982;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  15674
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 85

ORDINANZA 16 APRILE 1982

Deposito in cancelleria 29 aprile 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 122 del 5 maggio 1982.

Pres. ELIA - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), dell'art. 2, comma 2 lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 gennaio 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ravanelli Arturo e l'INPS, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 6 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1981 dal Pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Picciola Valerio ed altra e l'INPS, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 20 maggio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza iscritta al n. 112 registro ordinanze 1981 viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del 1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta erogata dalla Gestione speciale artigiani per chi sia già titolare di altra pensione a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

che con l'ordinanza iscritta al n. 158 reg. ord. 1981 viene sollevata, in riferimento allo stesso art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge n. 1338 del 1962 e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità a carico dell'INPS per chi sia già titolare di pensione diretta della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, sempre qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo.

Considerato che le medesime questioni sono state già prospettate alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 34 del 1981, riconoscendone il fondamento, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 1, secondo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1339, e 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n. 1338;

che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, e degli artt. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - già decise con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere